
                          1. Fonti legislative
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto   servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla   L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale   relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in   quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6   settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
                        
                          2. Autorizzazioni 
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il   consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle   rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
                        
                          3. Definizioni 
Ai fini del presente contratto si intende per:
                          
                              - organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli     elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso     corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; 
- venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti     turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo     forfetario; 
- consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un     pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi     tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della     quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un     pacchetto turistico. 

                          4. Nozione di pacchetto turistico 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
                          “I   pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto   compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi   di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di   durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo   comprendente almeno una notte:
                          
                            - trasporto; 
- alloggio; 
- servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)     ....... che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico” (art.     84 Cod. Cons.). 
                          Il consumatore ha diritto di ricevere copia del   contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.   Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di   cui all’art. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto. 

                          5. Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel   programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da   inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
                          
                              - estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A.     dell’organizzatore;
 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod.     Cons.); 
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod.     Cons.). 
                          L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa   l’identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste   dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005. 

                          6. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito   modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e   sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle   prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,   solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo   sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
                          Le   indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti   contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,   saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi   previsti a proprio carico dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del   viaggio.
                        
                          7. Pagamenti
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 30% del prezzo   del pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto   della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà   essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall’ opuscolo o da quanto   altro.
                          Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite   costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte   dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la risoluzione di   diritto.
                        
                          8. Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,   con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli   eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo   successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni   precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
                          
                              - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,     tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
                          Per tali   variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in   vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda   tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di   cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto   turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del   catalogo o programma fuori catalogo.

                          9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della   partenza
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia   necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto,   ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di   modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta   di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente   il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un   pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. Il   consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento   dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto   nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso   fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
                          Per gli annullamenti   diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato   raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi   dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico   alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)   restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato   dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
                          La somma oggetto della   restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il   consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,   4° comma qualora fosse egli ad annullare.
                        
                          10. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,   nelle seguenti ipotesi:
                        
                          
                            - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il     10%;
 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto     oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del     pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore     dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non     accettata dal consumatore. 
 
                        Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente   diritto:
                        
                          
                            - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di     prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo     pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; 
 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale     restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento     del ricevimento della richiesta di rimborso. 
 
                        Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione   (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi   dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di   espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata   dall’organizzatore si intende accettata.
                          Al consumatore che receda dal   contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo   comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui   all’art. 7/1° comma – il costo individuale di gestione pratica, l’eventuale   corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della   conclusione del contratto o per altri servizi già resi e la penale nella misura   indicata qui di seguito:
                        
                          
                            - Pacchetti turistici con voli regolari di linea a tariffa normale e con     soggiorni in albergo, appartamenti, residence, ville e villaggi in formula     alberghiera:
                              
                                  - 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario       prima della partenza; 
 
- 30% della quota di partecipazione sino a da 29 a 18 giorni       lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
   
                                  - 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 3 giorni       lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza; 
 
- 100% della quota di partecipazione dopo tale termine. 
 
 
                        Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate   di volta in volta alla firma del contratto.
                        
                          11. Modifiche dopo la partenza
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi   nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto   proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in   contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo   a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore   inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale   differenza.
                          Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,   ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal   consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza   supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario   previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente   pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà   nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello   delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
                         
                            
                          12. Obblighi dei consumatori 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione   del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni   di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative   agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I   cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le   loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali   informativi governativi ufficiali.
                          In ogni caso i consumatori provvederanno,   prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti   autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli   Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale   Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In   assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno   o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
                          I   consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria   cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente   di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e   di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché   dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero   eventualmente richiesti.
                          Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria   e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva   dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso   delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di   carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se   le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
                          I consumatori   dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e   diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a   tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti   alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.   I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore   e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli   obblighi sopra indicati.
                          Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore   tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per   l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi   responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio   arrecato al diritto di surrogazione.
                          Il consumatore comunicherà altresì per   iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari   richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle   modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il   consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di   eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze   alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di   relativi servizi personalizzati.
                        
                          13. Classificazione alberghiera
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene   fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle   espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il   servizio è erogato.
                          In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute   dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il   servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in   catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale   da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte   del consumatore.
                        
                          14. Regime di responsabilità
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a   motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente   dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi   fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del   consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel   corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla   fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza   maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo   la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
                          Il   venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto   turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti   dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle   obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti   previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
                        
                          15. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore   ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
                        
                          16. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al   consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in   riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di   contratto.
                          L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive   responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la   mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è   dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è   stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
                        
                          17. Reclami e denunce
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere   contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo   rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In   caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
                          Il   consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante   l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al   venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro   presso la località di partenza.
                        
                          18. Assicurazione contro le spese di annullamento e di   rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi   consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici   dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese   derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì   possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio   in caso di incidenti e malattie.
                        
                          19. Fondo di garanzia
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito   a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle   seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore   o dell’organizzatore:
                          
                              - rimborso del prezzo versato; 
- rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
                          Il fondo deve altresì   fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di   turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al   comportamento dell’organizzatore.
                          Le modalità di intervento del Fondo sono   stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n.   349.
 
                            
Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli   servizi turistici
                        
                          A. Disposizioni normative
                        I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di   trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,   non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di   viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti   disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31,   per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di   organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla   vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
                        
                          B. Condizioni di contratto
                        A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole   delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra   riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di   dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi   contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate   clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio,   ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del   contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno   ecc.).
                        
                          Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel,   Fiavet.